2.1. |
Il Fornitore si impegna a fornire i servizi indicati nell'Ordine (di seguito Servizi o Servizio) per il periodo indicato nell'Ordine o a effettuare e completare l'esecuzione dei Servizi entro la data precisata nell'Ordine. |
2.2. |
Il Fornitore si impegna a eseguire i Servizi, di volta in volta affidatigli da Unisys, a regola d'arte, con la diligenza e la professionalità richieste. |
2.3. |
Ferma restando la piena autonomia operativa e organizzativa del Fornitore, quest'ultimo nell'esecuzione dell'Ordine si obbliga ad attenersi alle istruzioni e le indicazioni inerenti il Servizio riportate sull'Ordine ed eventualmente comunicategli dal referente interno di Unisys (di seguito, il "Referente Unisys"); Il Fornitore si impegna a che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti (di seguito, il "Personale") si attengano alle predette istruzioni e ai richiesti canoni di diligenza. Inoltre, qualora il Servizio richieda di essere svolto presso la sede di Unisys o del/i cliente/i della medesima, Il Fornitore, pur nella più ampia discrezionalità in ordine alla collocazione temporale della propria prestazione, dovrà organizzare il Servizio in modo da adeguarsi al normale orario di lavoro in vigore nei predetti luoghi e alla disponibilità di locali, rispettando i regolamenti interni di condotta, e, ove necessario, coordinarsi con la struttura di Unisys o del/i cliente/i della medesima. |
2.4. |
Il Fornitore si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs n. 81/2008, nonché all'articolo 5 della L. 136/2010, in materia di obbligo di tesserino di riconoscimento predisposto come quello per i lavoratori operanti in cantiere; oppure l'istituzione del registro, alternativo alla fornitura del tesserino, nel caso di datori di lavoro che occupino meno di 10 dipendenti. |
2.5. |
Il Fornitore avrà quale Referente Unisys il soggetto indicato nell'Ordine o altra persona dallo stesso incaricata, a cui dovrà rivolgersi per qualsiasi questione inerente l'esecuzione del Servizio. |
2.6. |
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1662 e 1665 c.c., Unisys avrà il diritto di controllare lo svolgimento e la qualità del Servizio reso dal Fornitore. |
2.7. |
Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne Unisys da ogni pretesa - avanzata da qualsiasi soggetto impiegato nell'esecuzione dei Servizi - relativa: |
2.8. |
al mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi; |
2.9. |
al risarcimento di tutti danni per i quali i soggetti impiegati nell'esecuzione dei Servizi non risultino indennizzati ad opera dei competenti istituti previdenziali e assistenziali. |
2.10. |
Il Fornitore si impegna ad assicurare l'esecuzione dei Servizi, senza interruzione, anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse essere necessario procedere alla sostituzione del personale incaricato dalI Fornitore di eseguire i Servizi. In nessun caso, il mancato svolgimento del Servizio potrà essere attribuito a improvvisa carenza di organico o di mezzi. |
2.11. |
Per tutta la durata dell'Ordine per i due anni successivi alla scadenza o risoluzione dello stesso, Il Fornitore si impegna a non instaurare con i dipendenti di Unisys che siano impegnati in attività inerenti all'Ordine qualsiasi forma di collaborazione lavorativa, sia essa di lavoro dipendente o meno, senza la preventiva autorizzazione scritta di Unisys fermo restando l'impegno del Fornitore a completare regolarmente l'Ordine in corso. |
2.12. |
In caso di violazione di quanto previsto al comma precedente Il Fornitore dovrà pagare a Unisys una penale pari a dodici mensilità della retribuzione corrisposta da questa al dipendente prima dell'assunzione in violazione alla presente clausola, salvo il risarcimento del maggior danno. |
2.13. |
Il Fornitore dichiara di avere in essere apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a copertura di qualsivoglia danno causato a Unisys ovvero a terzi e/o al Personale. Su richiesta di Unisys, Il Fornitore si impegna a consegnare a Unisys copia della suddetta polizza entro 30 giorni dalla stipulazione del Contratto. |
2.14. |
Il Fornitore si impegna a non rivelare, usare o impiegare, sia durante l'esecuzione di questo ordine di acquisto sia successivamente, qualsiasi dato o informazione relativi alle attività, piani, metodi o affari della Unisys acquisiti o sviluppati dal Fornitore, o forniti dalla Unisys, senza la preventiva autorizzazione scritta della Unisys. |
2.15. |
Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i dati e le informazioni che verranno rilasciati alla Unisys saranno esenti da limitazioni dei diritti di terzi e che nel fornire tali dati o informazioni il Fornitore non viola alcun accordo o contratto od obbligazione nei confronti di terzi. |
2.16. |
Il Fornitore si impegna comunque a mantenere la Unisys indenne da qualsiasi responsabilità, danno ed onere derivante da proprio errato uso, divulgazione od appropriazione non autorizzata di qualsiasi dato o informazione riservati di cui venga a conoscenza nell'esecuzione di questo ordine di acquisto. |
2.17. |
Resta inteso che i risultati delle attività fornite alla Unisys a fronte di questo ordine di acquisto saranno di esclusiva proprietà della Unisys, che sarà pertanto autorizzata ad utilizzarli e disporne liberamente. |
2.18. |
Nell'esercizio delle prestazioni il Fornitore non sarà vincolato a particolari direttive o gerarchie né ad alcuna limitazione della propria libertà professionale, fermo restando in ogni caso che l'eventuale svolgimento di altre attività consulenziali contemporaneamente svolte dal Fornitore dovrà essere compatibile con gli impegni di esecuzione di questo ordine di acquisto, con gli obblighi di riservatezza assunti dal Fornitore e non confliggere con gli interessi commerciali della Unisys. |
2.19. |
La Unisys e il Fornitore si danno reciprocamente atto che la formalizzazione e l'esecuzione di questo ordine di acquisto non potranno in alcun modo comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o di agenzia, società, mediazione o rappresentanza fra di esse. Il personale eventualmente adibito alla attuazione delle prestazioni dovrà essere alle dirette dipendenze del Fornitore ed in perfetta regola con le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia di lavoro subordinato ed assicurazioni obbligatorie, restando la Unisys espressamente manlevata da qualsivoglia onere ed adempimento connessi. Il Fornitore si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, sollevandone la Unisys. |